SENTENZA DEL TAR DEL PIEMONTE

Sez. I, del 27/11/2002
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Installazione antenna radioamatore
  • Concessione edilizia
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1 e 4, L. 10 del 28/1/77
  • Art. 7, L. 94 del 25/3/82
  • Art. 7, L. 47 del 28/2/85

NOZIONI FONDAMENTALI
Il Tribunale amministrativo della Regione Piemonte ha stabilito che, per l’installazione di un’antenna per radioamatore, non č necessaria la concessione edilizia.
Qualora i lavori consistano nella semplice posa in opera delle strutture minime indispensabili per l’impianto, non č necessaria la concessione edilizia in quanto tali e semplici attivitā non comportano trasformazioni del territorio, e non hanno quindi rilevanza edilizia.

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