Diritto di accesso alle informazioni in materia di ambiente
NORME DI RIFERIMENTO
DLgs 24/2/97 n. 39
L. 241/90
NOZIONI FONDAMENTALI
Data la particolare importanza del bene “ambiente”, le informazioni e i dati
ad esso relativi devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta. Per
potere arrivare a queste informazioni, non è necessario che il richiedente dimostri
di avere un particolare interesse.
Il Legislatore ha voluto permettere che sull’ambiente si possa applicare un controllo
diffuso da parte di chiunque vi abbia interesse.