SENTENZA DEL TAR DELLA CALABRIA

Sez. II, N° 3193 del 5/12/02
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Criteri per l’imposizione da parte dei comuni dell’aliquota ICI
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 6 del Dlgs 504/92

NOZIONI FONDAMENTALI
L’art. 6 del Dlgs 504/92 consente ai Comuni di determinare annualmente l’aliquota ICI.
Il Tribunale amministrativo della Calabria ha stabilito: “Nel determinare l’aliquota, il Comune deve tener conto del reale fabbisogno finanziario, attraverso un’istruttoria volta ad individuare le spese certe o facilmente prevedibili da finanziare e stabilire l’ammontare delle risorse da ricavare con il gettito dei tributi, dando poi contezza delle ragioni che impongono all’Ente di applicare l’aliquota".
Nel caso in esame il Tribunale ha annullato la delibera della giunta del Comune di Sanguineto che, nell’applicare le aliquote Ici, aveva fatto un generico riferimento alle aliquote dell’anno precedente (2001), senza giustificare le reali esigenze finanziarie.

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