In tema di locazione di immobile adibito ad uso commerciale, la previsione
originaria della durata del contratto pari a 12 anni determina l’implicita rinuncia
preventiva del locatore al diritto di recesso (ex art. 29 L. 392/78) decorsi i
primi sei anni, salva poi, allo scadere del termine pattuito nel contratto, la
facoltà di non rinnovare il contratto, mediante tempestiva disdetta, anche se
immotivata.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle locazioni e del condominio Gennaio-Febbraio 1999 pag. 135