SENTENZA DELLA PRETURA DI PORTICI (NA)

del 10/11/1982
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Obbligazioni del conduttore
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
Il conduttore non ha l’obbligo di rimborsare al locatore le spese da questi sostenute per il servizio di riscaldamento dell’immobile, quando questo non sia stato posto in condizione di gestire tale servizio mediante preventiva comunicazione dell’assemblea condominiale convocata al fine di deliberare sulle relative spese e modalità di gestione.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA

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