SENTENZA DELLA PRETURA DI MANTOVA

N° 22 del 27/05/1997
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Indennità per la perdita di avviamento
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 34 e 79 L. 392/78

NOZIONI FONDAMENTALI
In tema di locazione di immobile adibito ad uso commerciale, è nulla, per contrasto con l’art. 79 L. 392/78, la clausola contrattuale la quale preveda l’impegno del conduttore di versare preventivamente una somma determinata di comune accordo quale avviamento, da devolvere alla cessazione del contratto ai proprietari, onde consentire loro di pagare, laddove tenuti, l’indennità prevista dall’art. 34 della citata legge.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA

ALTRE SENTENZE UTILI