In tema di locazione di immobile adibito ad uso commerciale, è nulla, per
contrasto con l’art. 79
L. 392/78, la clausola contrattuale la quale preveda l’impegno del conduttore
di versare preventivamente una somma determinata di comune accordo quale avviamento,
da devolvere alla cessazione del contratto ai proprietari, onde consentire loro
di pagare, laddove tenuti, l’indennità prevista dall’art.
34 della citata legge.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle locazioni e del condominio Marzo-Aprile 1999 pag. 309