Non si ha inammissibilità della domanda qualora l’inquilino, invece di proporre
l’opposizione all’esecuzione con ricorso, prevista dall’art. 615 C.p.c., abbia
proposto opposizione all’esecuzione attraverso l’atto di citazione previsto dall’opposizione
di terzo (art. 404 C.p.c.); le forme, infatti, previste dall’art 615 C.p.c. non
sono richieste a pena di nullità, e quindi è sufficiente l’idoneità dell’atto
al raggiungimento dello scopo.