ORDINANZA DELLA PRETURA DI BOLOGNA

del 12/4/1999
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Uso della proprietà esclusiva del condominio
  • Istallazione di ripetitori per telefonia cellulare
  • Sospensione dei lavori
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 1122 C.C.
  • Art. 1171 C.C.
  • Decreto Ministeriale 381/98

NOZIONI FONDAMENTALI
Merita di essere accolto il ricorso, proposto da alcuni condomini, al fine di ottenere la sospensione dell’istallazione (non autorizzata) di un ripetitore di telefonia cellulare, su una porzione di lastrico solare di proprietà esclusiva di un altro condomino. In base alle conseguenze che avrebbe sul decoro architettonico, sul valore dello stabile,ma anche per l’incertezza riguardo gli effetti che le onde elettromagnetiche potrebbero avere sull’organismo umano.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA

ALTRE SENTENZE UTILI