SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI GENOVA

Sez. II, N° 2407 del 19/12/1998
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Contributi e spese condominiali
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 2043 del Codice Civile

NOZIONI FONDAMENTALI
L’amministratore di condominio č responsabile dei danni cagionati dal proprio comportamento colposo, qualora ometta di proporre all’assemblea la richiesta di riduzione della quota di contribuzione alle spese di riscaldamento, avanzata da un condomino in conformitā a quanto previsto dal regolamento.

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