Negli edifici condominiali l’obbligo giuridico di eliminare il pericolo, derivante
dalla imminente o avvenuta rovina di parti comuni della costruzione, grava sull’amministratore.
Solo qualora, per cause non dipendenti dalla sua volontà, l’amministratore non
possa provvedere con la necessaria urgenza, l’obbligo incombe sui singoli condomini.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle Locazioni e del Condominio n. 4/01 pag. 524