SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE

Sez. I, N° 19678 del 15/05/2001
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Omissione di lavori necessari
  • Distacco di parte del cornicione
  • Responsabilità dell’amministratore
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 677 C.p.

NOZIONI FONDAMENTALI
Negli edifici condominiali l’obbligo giuridico di eliminare il pericolo, derivante dalla imminente o avvenuta rovina di parti comuni della costruzione, grava sull’amministratore.
Solo qualora, per cause non dipendenti dalla sua volontà, l’amministratore non possa provvedere con la necessaria urgenza, l’obbligo incombe sui singoli condomini.

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