SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 9696 del 28/9/1998
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Disdetta del locatore
  • Onere della prova
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
In base alla disciplina prevista dall'art. 3 L. 392/78, la disdetta del contratto di locazione deve essere comunicata con semplice lettera raccomandata.
La Suprema Corte ha però in merito precisato che spetta al locatore dare la prova non solo dell'invio della lettera raccomandata ma anche del fatto che la stessa sia giunta a conoscenza del conducente. La disdetta si considera conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questo risulta privo di prova valida e certa di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (art. 1335 del Codice Civile).

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA

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