In base alla disciplina prevista dall'art. 3 L. 392/78, la disdetta del
contratto di locazione deve essere comunicata con semplice lettera
raccomandata.
La Suprema Corte ha però in merito precisato che spetta al locatore dare la
prova non solo dell'invio della lettera raccomandata ma anche del fatto che la
stessa sia giunta a conoscenza del conducente. La disdetta si considera
conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questo
risulta privo di prova valida e certa di essere stato, senza sua colpa,
nell'impossibilità di averne notizia (art. 1335 del Codice Civile).
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle locazioni e del condominio Novembre-Dicembre 1998 pag.
848