SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 9050 del 21/06/2002
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Amministratore
  • Compiti
  • Eliminazione di scritte offensive
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1130 e 2043 C.C.

NOZIONI FONDAMENTALI
Tra le attribuzioni e i compiti dell’amministratore previsti dal codice civile, rientra anche quella di eliminare tempestivamente, su richiesta della parte interessata, le scritte offensive presenti nel condominio, evitando quindi che il contenuto delle scritte venga portato a conoscenza di una indeterminata schiera di persone. Nel caso esaminato dalla Corte, si trattava di scritte offensive all’interno dell’ascensore.

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