SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, N° 9027 del 25/2/03

 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Amministratore di condominio
  • Rovina di edificio
  • Obbligo di provvedere
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 677 c.p.
  • Artt. 1130 e 1135 c.c

NOZIONI FONDAMENTALI
Negli edifici in condominio, qualora vi sia pericolo di rovina di parti comuni dell’edificio, spetta all’amministratore provvedere a rimuovere il pericolo. L’art. 677 c.p. stabilisce, infatti, che tale obbligo incombe, oltre che al proprietario, anche a colui che è tenuto alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio (amministratore), il quale potrà adottare anche provvedimenti urgenti con l’obbligo di riferirne all’assemblea dei condomini.

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