Negli edifici in condominio, qualora vi sia pericolo di rovina di parti comuni
dell’edificio, spetta all’amministratore provvedere a rimuovere il pericolo.
L’art. 677 c.p. stabilisce, infatti, che tale obbligo incombe, oltre che al proprietario,
anche a colui che è tenuto alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio
(amministratore), il quale potrà adottare anche provvedimenti urgenti con l’obbligo
di riferirne all’assemblea dei condomini.