SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II, N° 8863 del 28/4/05
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Condominio
  • Tabella millesimali
  • Modificazione
  • Necessità consenso unanime dei condomini
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1123, 1135 e 1139 c.c.
  • Artt. 69 Disp. Att. del c.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
La tabella millesimale allegata ad un regolamento condominiale contrattuale, può essere modificata solo con il consenso unanime di tutti i condomini o, in determinati casi, con sentenza del giudice.
Non essendo previsti per legge i criteri in base ai quali formare la tabella millesimale, tali criteri sono rimessi alla volontà dei condomini e pertanto, l’approvazione della tabella rappresenta altresì l’accordo dei condomini, sui criteri stessi posti a base della tabella millesimali.

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