SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

N° 7776 del 23/4/04
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Locazione immobile ad uso abitativo
  • Riconsegna
  • Offerta
  • Modalità
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1209, 1216, 2697 e 2729 c.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
A norma del codice civile il conduttore che intenda riconsegnare l’immobile al locatore, deve effettuarlo con una formale offerta, così come prevista dagli artt. 1209 e 1216 c.c.
La Corte ha comunque precisato che è legittimo l’utilizzo di altre modalità da parte dell’inquilino purché serie, concrete e tempestive che hanno valore di offerta reale non formale.
L’adozione da parte del conduttore di modalità alternative di offerta di riconsegna dell’immobile, pur se idonea ad evitare la mora dell’inquilino nella riconsegna, non è però sufficiente per la costituzione in mora del proprietario che si rifiuti, adducendo legittimi motivi dimostrabili, di ricevere l’immobile.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA

ALTRE SENTENZE UTILI