A norma del codice civile il conduttore che intenda riconsegnare l’immobile
al locatore, deve effettuarlo con una formale offerta, così come prevista dagli
artt. 1209 e 1216 c.c.
La Corte ha comunque precisato che è legittimo l’utilizzo di altre modalità da
parte dell’inquilino purché serie, concrete e tempestive che hanno valore di offerta
reale non formale.
L’adozione da parte del conduttore di modalità alternative di offerta di riconsegna
dell’immobile, pur se idonea ad evitare la mora dell’inquilino nella riconsegna,
non è però sufficiente per la costituzione in mora del proprietario che si rifiuti,
adducendo legittimi motivi dimostrabili, di ricevere l’immobile.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore n. 24/04 pag. 58