Il conduttore dell’immobile è custode del bene oggetto della locazione.
Tale custodia, con la conseguente responsabilità per eventuali danni, non si estende
a tutte quelle cose che non entrano nella disponibilità del conduttore, quali
ad esempio le strutture murarie e gli impianti in esse contenuti.
L’inquilino, pertanto, non avendo alcuna possibilità di intervento, non è responsabile
dei danni accorsi agli impianti idrici e sanitari, per riparare i quali è necessario
intervenire sulle opere murarie.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore n. 23/04 pag. 69