SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 6385 del 1/4/04
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Locazione di immobile ad uso abitativo
  • Danni agli impianti idrici
  • Non responsabilità del conduttore
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 2051 c.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
Il conduttore dell’immobile è custode del bene oggetto della locazione.
Tale custodia, con la conseguente responsabilità per eventuali danni, non si estende a tutte quelle cose che non entrano nella disponibilità del conduttore, quali ad esempio le strutture murarie e gli impianti in esse contenuti.
L’inquilino, pertanto, non avendo alcuna possibilità di intervento, non è responsabile dei danni accorsi agli impianti idrici e sanitari, per riparare i quali è necessario intervenire sulle opere murarie.

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