SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

N° 6323 del 18/4/2003
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Vendita dell’immobile
  • Spese per la conservazione parti comuni
  • Obblighi
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 1123 c.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
La Suprema Corte ha stabilito che in caso di vendita, le spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio, sono a carico di colui che è condomino nel momento in cui è nata la necessità di eseguire le relative opere, e non nel momento in cui vi sia una deliberazione di approvazione da parte dell’assemblea condominiale (che potrebbe essere successiva alla vendita).

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