SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II, N° 631 del 17/1/2003
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Appalto
  • Azione di risarcimento per danni
  • Lavori condominiali
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1117 e 1668 c.c.
  • Art. 102 c.p.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
Qualora venga appaltato ad una società lo svolgimento di lavori condominiali, la successiva ed eventuale azione di risarcimento danni, derivante dalla non corretta esecuzione delle opere, può essere promossa da ogni singolo condomino.
Non costituisce, infatti, ostacolo all’azione da parte del condomino il fatto che il contratto d’appalto sia stato stipulato dall’amministratore.

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