Il condomino può rinunciare al servizio del riscaldamento distaccandosi
dall’impianto comune centralizzato, senza autorizzazione dell’assemblea; purché
dal distacco non derivino maggiori spese per gli altri condomini né problemi
di efficienza dell’impianto.
Il condomino che si distacca dovrà sostenere solo le spese relative alla conservazione
dell’impianto centralizzato di riscaldamento e non anche quelle per il suo uso.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio Locazioni e Condominio - n. 5/04 pag. 568