SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II, N° 5974  del 25/3/04
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Condominio
  • Impianto centralizzato di riscaldamento
  • Distacco
  • Condizioni
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt 117, 118 e 1123 C.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
Il condomino può rinunciare al servizio del riscaldamento distaccandosi dall’impianto comune centralizzato, senza autorizzazione dell’assemblea; purché dal distacco non derivino maggiori spese per gli altri condomini né problemi di efficienza dell’impianto.
Il condomino che si distacca dovrà sostenere solo le spese relative alla conservazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento e non anche quelle per il suo uso.

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