Un contratto di comodato gratuito di immobile non perde il requisito della
gratuità qualora venga posto a carico del comodatario (colui che usufruisce dell’immobile)
un onere.
È però necessario, affinché il contratto possa essere considerato di comodato
gratuito, che gli oneri a carico del comodatario non siano tali da rappresentare
un corrispettivo per il godimento dell’immobile, ovvero non siano tali da costituire
una vera e propria controprestazione.