SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sez. II, 4721 del 30/03/2001
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Assemblea dei condomini
  • Condominio formato da due condomini
  • Deliberazioni
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1105, 1106, 1136 e 1139 C.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
Nel caso dei c.d. condomini minimi (formati da due soli condomini) per la costituzione e deliberazioni dell’assemblea non si applica l’art. 1136 C.c., il quale richiede determinate maggioranze.
In tali casi, per ciò che riguarda l’amministrazione della cosa comune, tutti potranno concorrere ovvero delegare l’amministrazione a favore di uno solo di essi o di un terzo, provvedendo, altresì, alla formazione di un regolamento per l’ordinaria amministrazione

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