Nel caso dei c.d. condomini minimi (formati da due soli condomini) per la
costituzione e deliberazioni dell’assemblea non si applica l’art. 1136 C.c., il
quale richiede determinate maggioranze.
In tali casi, per ciò che riguarda l’amministrazione della cosa comune, tutti
potranno concorrere ovvero delegare l’amministrazione a favore di uno solo di
essi o di un terzo, provvedendo, altresì, alla formazione di un regolamento per
l’ordinaria amministrazione
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle Locazioni e del Condominio n. 4/01 pag. 530