SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE

Sez. I, N° 45484 del 24/11/04
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Condominio
  • Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
  • Professioni o mestieri rumorosi
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 659 C.p.

NOZIONI FONDAMENTALI
Il reato di cui all’art. 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) si realizza, anche qualora l’attività o il mestiere rumoroso siano stati autorizzati, nel caso in cui si abbia un abuso dell’utilizzazione dei mezzi di esercizio del mestiere.
Nel caso in esame la Corte ha considerato responsabile il gestore di un Pub per non aver impedito che gli avventori facessero schiamazzi all’esterno del locale e fino a tarda ora.

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