Il reato di omissione di lavori in edificio o costruzioni che minacciano
rovina si configura solo nei confronti del proprietario, o di colui che per legge
o convenzione sia obbligato alla conservazione e vigilanza dell’edificio stesso.
Pertanto, non potrà farsi ricadere sull’inquilino di un appartamento, all’interno
dell’edificio, il mancato svolgimento dei lavori.
Tutte le riparazioni necessarie alla conservazione della cosa, infatti, sono
a carico del proprietario ed il conduttore ha solo l’obbligo di non opporsi all’esecuzione
di dette opere.