SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE

Sez. I, N° 41709 del 12/12/2002
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Lavori in edifici che minacciano rovina
  • Omissione
  • Reato penale
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 677 c.p.
  • Artt. 1576 e 1583 c.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
Il reato di omissione di lavori in edificio o costruzioni che minacciano rovina si configura solo nei confronti del proprietario, o di colui che per legge o convenzione sia obbligato alla conservazione e vigilanza dell’edificio stesso.
Pertanto, non potrà farsi ricadere sull’inquilino di un appartamento, all’interno dell’edificio, il mancato svolgimento dei lavori.
Tutte le riparazioni necessarie alla conservazione della cosa, infatti, sono a carico del proprietario ed il conduttore ha solo l’obbligo di non opporsi all’esecuzione di dette opere.

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