In tema di locazione di immobile ad uso diverso dall’abitativo, qualora vi
sia cessione d’azienda con la relativa cessione del contratto di locazione, il
nuovo conduttore si sostituisce in tutti i diritti ed obblighi del precedente
conduttore.
Pertanto, al nuovo conduttore, unico titolare del rapporto locativo, spetta il
diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto dell’immobile come previsto
dalla Legge 392/78.