SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 3996 del 18/3/03
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Cessione d’azienda
  • Esercizio diritto di prelazione
  • Locazione immobile ad uso diverso
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
In tema di locazione di immobile ad uso diverso dall’abitativo, qualora vi sia cessione d’azienda con la relativa cessione del contratto di locazione, il nuovo conduttore si sostituisce in tutti i diritti ed obblighi del precedente conduttore.
Pertanto, al nuovo conduttore, unico titolare del rapporto locativo, spetta il diritto di esercitare la prelazione per l’acquisto dell’immobile come previsto dalla Legge 392/78.

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