SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

N° 3991 del 27/02/2004
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Locazione
  • Mancato pagamento canone
  • Parziale inagibilità locali
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1464 e 1584 c.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
Qualora vi sia anche solo una parziale inagibilità di alcuni locali dell’immobile locato, ed il proprietario agisca nei confronti dell’inquilino per il mancato pagamento dei canoni, l’inquilino potrà chiedere al giudice una riduzione del canone, sulla base della minore utilità che lo stesso riceve dalla locazione dell’appartamento.
Le condizioni di inagibilità di alcuni locali non permettono, infatti, un pieno godimento dell’immobile; ciò da diritto ad una riduzione del canone.

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