SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II, N° 3596 del 12/3/03
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Compenso amministratore
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1135, 1709 e 2233 c.c.
  • Art. 66 Disp. Att. c.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un amministratore di condominio, ha stabilito il principio in base al quale, la partecipazione dell’amministratore alle assemblee ordinarie e straordinarie rappresenta un’attività connessa ai compiti istituzionali propri dell’amministratore.
Pertanto, lo stesso non ha diritto ad alcun ulteriore compenso per lo svolgimento di dette attività, rientrando queste, nei compiti e nel conferimento del mandato per tutta la durata del mandato stesso.

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