La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un amministratore di
condominio, ha stabilito il principio in base al quale, la partecipazione
dell’amministratore alle assemblee ordinarie e straordinarie rappresenta
un’attività connessa ai compiti istituzionali propri dell’amministratore.
Pertanto, lo stesso non ha diritto ad alcun ulteriore compenso per lo
svolgimento di dette attività, rientrando queste, nei compiti e nel
conferimento del mandato per tutta la durata del mandato stesso.