La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che, in
mancanza di una specifica disciplina, è legittima la ripartizione delle spese
di manutenzione e conservazione dell’ascensore condominiale sulla base di
quanto stabilito dall’art. 1124 C.c. per le scale condominiali.
Pertanto, alle spese relative all’ascensore, i condomini devono provvedere
sulla base del seguente criterio: per metà in ragione del valore dei singoli
piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale
all’altezza di ciascun piano dal suolo.