SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

N° 3264 del 17/2/05
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Ripartizione spese
  • Ascensore condominiale
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1117, 1118, 1123 e 1124 C.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che, in mancanza di una specifica disciplina, è legittima la ripartizione delle spese di manutenzione e conservazione dell’ascensore condominiale sulla base di quanto stabilito dall’art. 1124 C.c. per le scale condominiali.
Pertanto, alle spese relative all’ascensore, i condomini devono provvedere sulla base del seguente criterio: per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA

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