SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

N° 3104 del 16/2/05
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Acquisto di immobile
  • Approvazione regolamento di condominio
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 2644 C.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
In tema di acquisto di immobili, l’obbligo genericamente assunto dall’acquirente di rispettare il regolamento di condominio che il costruttore predisporrà, non può valere come approvazione del regolamento stesso, in quanto ancora inesistente.
L’approvazione del regolamento condominiale avvenuta nell’atto di acquisto dell’immobile, potrà valere solo se, all’atto dell’acquisto, il regolamento era già esistente.

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