SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sez. II, N° 2998 del 1/3/2001
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Utilizzo del conduttore delle parti comuni
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt.906, 907 e 1102 C.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
L'inquilino di un immobile, parte di un edificio condominiale, in virtù del contratto di locazione da lui stipulato, ha lo stesso diritto del proprietario di utilizzare le parti comuni del condominio, sempre nel rispetto delle regole, dei principi e dei limiti posti dal Codice civile nell'utilizzo della cosa comune (art. 1102 C.c.)

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