SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 19157, del 29/9/05
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Locazione ad uso non abitativo
  • Alienazione
  • Prelazione del conduttore
  • Contenuti della comunicazione del locatore
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 38 L. 392/78

NOZIONI FONDAMENTALI
Il locatore che intenda vendere l’immobile locato deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato per mezzo dell’ufficiale giudiziario.
A tal proposito la Corte ha precisato che la comunicazione del proprietario non si deve limitare ad esprimere la volontà di vendere, ma deve contenere specificamente tutte le condizioni della alienazione compreso il prezzo; in mancanza di tali elementi, la comunicazione fatta al conduttore è inefficace e pertanto non è idonea a far decorrere il termine di 60 giorni per l’esercizio del diritto di prelazione.
La Corte ha altresì precisato che il diritto di prelazione si estende anche ai beni pertinenziali a quello locato, pur in mancanza di indicazione espressa.

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