Il locatore che intenda vendere l’immobile locato deve darne comunicazione
al conduttore con atto notificato per mezzo dell’ufficiale giudiziario.
A tal proposito la Corte ha precisato che la comunicazione del proprietario
non si deve limitare ad esprimere la volontà di vendere, ma deve contenere
specificamente tutte le condizioni della alienazione compreso il prezzo; in
mancanza di tali elementi, la comunicazione fatta al conduttore è inefficace e
pertanto non è idonea a far decorrere il termine di 60 giorni per l’esercizio
del diritto di prelazione.
La Corte ha altresì precisato che il diritto di prelazione si estende anche ai
beni pertinenziali a quello locato, pur in mancanza di indicazione espressa.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Guida al
diritto – Il Sole 24 Ore – n. 45/05 pag. 42