SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

N° 268 dell' 8/1/05
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Locazione ad uso abitativo
  • Ritardata restituzione dell’immobile
  • Danni
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 1591 C.C.

NOZIONI FONDAMENTALI
In caso di ritardata restituzione dell’immobile, ai fini della configurabilità e della determinazione del danno subito dal proprietario, spetta al locatore dimostrare la effettiva lesione subita.
Il proprietario, infatti, ha l’onere di provare l’esistenza di altre proposte contrattuali più vantaggiose, o comunque di altre concrete e più vantaggiose possibilità di utilizzazione dell’immobile.

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