SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 21059 del 3/11/04
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Comodato di immobile ad uso abitativo
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1803, 1804 1809, 1810 e 1811 C.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
Il comodato di immobile stabilito per la durata della vita del beneficiario (comodatario) è un contratto a termine, anche se non si conosce con precisione il momento in cui cesserà tale contratto; pertanto, durante la vita del beneficiario non è revocabile.
Tale principio si applica anche in caso di morte del comodante, qualora gli eredi agiscano per la risoluzione del contratto di comodato e per la restituzione dell’immobile.
Con questa decisione la Corte, cambiando indirizzo rispetto alle precedenti pronunce, ha stabilito che gli eredi del comodante (proprietario) non possono vantare alcun diritto ai fini della restituzione dell’immobile per tutta la durata della vita del beneficiario (comodatario)

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