Il comodato di immobile stabilito per la durata della vita del
beneficiario (comodatario) è un contratto a termine, anche se non si conosce
con precisione il momento in cui cesserà tale contratto; pertanto, durante la
vita del beneficiario non è revocabile.
Tale principio si applica anche in caso di morte del comodante, qualora gli
eredi agiscano per la risoluzione del contratto di comodato e per la
restituzione dell’immobile.
Con questa decisione la Corte, cambiando indirizzo rispetto alle precedenti
pronunce, ha stabilito che gli eredi del comodante (proprietario) non possono
vantare alcun diritto ai fini della restituzione dell’immobile per tutta la
durata della vita del beneficiario (comodatario)
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore – n. 2/05 pag. 64