SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 19146 del 20/9/05
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Locazione ad uso non abitativo
  • Avviamento commerciale
  • Presunzione
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 2697, 2727 e 2729 C.c.
  • Artt. 27, 34 e 36 L. 392/78

NOZIONI FONDAMENTALI
Qualora nell’immobile oggetto di locazione non abitativa il conduttore eserciti un’attività assicurativa, deve ritenersi e presumersi che tale tipo di esercizio comporti contatti diretti con il pubblico; da cui deriva l’obbligo per il locatore di pagare al conduttore l’indennità per l’avviamento commerciale. Sarà onere del locatore stesso eventualmente dimostrare che in questo caso non possa applicarsi la detta presunzione.

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