Qualora nell’immobile oggetto di locazione non abitativa il conduttore
eserciti un’attività assicurativa, deve ritenersi e presumersi che tale tipo
di esercizio comporti contatti diretti con il pubblico; da cui deriva
l’obbligo per il locatore di pagare al conduttore l’indennità per l’avviamento
commerciale. Sarà onere del locatore stesso eventualmente dimostrare che in
questo caso non possa applicarsi la detta presunzione.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Guida al
diritto – Il Sole 24 Ore – n. 45/05 pag. 43