SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

N° 15858 del 12/11/02
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Poteri dell’amministratore condominiale
  • Proroga
  • Volontà contraria dell’assemblea
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1129 e 2835 C.C

NOZIONI FONDAMENTALI
L’amministratore a fine mandato, o a seguito di revoca da parte dell’assemblea, rimane in carica fino alla nomina del nuovo amministratore. Questo principio generale, non trova applicazione qualora vi sia una delibera condominiale o una norma del regolamento condominiale, che esprimano una diversa e contraria volontà dell’assemblea; in tal caso l’amministratore non potrà, neanche in via provvisoria, continuare nel suo mandato. La Suprema Corte precisa inoltre che, la scadenza del mandato dell’amministratore o la sua revoca, senza che l’assemblea provveda a nominarne un altro, comporta la responsabilità civile, amministrativa e penale di tutti i condomini per eventuali violazioni di legge.

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