I criteri e le modalità di ripartizione delle spese condominiali previsti
dall’art. 1123 c.c. non possono essere utilizzati per ripartire tra i vari condomini
l’importo della tassa di smaltimento rifiuti.
Per tale suddivisione dovranno essere utilizzati i criteri stabiliti dall’ente
impositore (Regione). Non si tratta infatti di spese di manutenzione, gestione
delle parti e servizi condominiali, ma di oneri relativi ai singoli immobili
e quindi ai singoli condomini, ognuno indipendentemente dall’altro.