Omessa indicazione ed assoluta inidoneità di quello solito
NORME DI RIFERIMENTO
Art. 1130 C.C.
Art. 1136 C.C.
Art. 1137 C.C.
NOZIONI FONDAMENTALI
Se la convocazione dell'assemblea condominiale non indica il luogo della riunione,
e lo stesso è diverso da quello solitamente usato, l'assemblea condominiale è
nulla. L'amministratore di condominio ha infatti il potere di scegliere la sede
più opportuna, a patto che sia all'interno dei confini della città dove è ubicato,
e che il luogo risulti idoneo a consentire a tutti di partecipare alla discussione.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle locazioni, Maggio - Giugno 2000, pag 427