Il proprietario di un immobile, inseito in un condominio non può precludere
l’accesso alla propretà comune (il vano di accesso all’argano di un’ascensore),
anche se nell’atto di vendita è stato concesso in "uso esclusivo". Infatti, se
pur al proprietario dell’appartamento spetta l’uso esclusivo della parte, rimane
comunque di proprietà comune e dunque accessibile.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle locazioni, Marzo - Aprile 2000, pag 1243