SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 13200  del 29/11/1999
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Parti comuni dell’edificio condominiale
  • Uso esclusivo del condominio
  • Presunzione di comunione
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 1117 C.C.
  • Art. 2727 C.C.

NOZIONI FONDAMENTALI
Il proprietario di un immobile, inseito in un condominio non può precludere l’accesso alla propretà comune (il vano di accesso all’argano di un’ascensore), anche se nell’atto di vendita è stato concesso in "uso esclusivo". Infatti, se pur al proprietario dell’appartamento spetta l’uso esclusivo della parte, rimane comunque di proprietà comune e dunque accessibile.

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