E' nulla la clausola contrattuale con la quale le parti convengano
l'aggiornamento automatico del canone su base annuale, senza necessità di
richiesta del locatore tramite lettera raccomandata.
Gli aumenti del canone possono quindi avvenire solo a seguito di specifica
richiesta del locatore, successivamente all'avvenuta variazione degli indici
ISTAT e non anche genericamente sulla base della sola clausola inserita nel
contratto al momento della stipula.
Tale principio è applicabile, per analogia, anche in tema di locazioni di
immobili adibiti ad uso abitativo.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle locazioni e del condominio Novembre-Dicembre 1998 pag.
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