E' nulla la clausola contrattuale che obbliga l'inquilino a pagare gli oneri
accessori che sono stati forfettariamente determinati. Questo perché viene violato
il principio della "specificità di essi" stabilito nell'art.
9 della L. 392/78, che impedisce al locatore di trarre vantaggi che non gli
spettano.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle locazioni e del condominio Marzo- Aprile 1998 pag. 194