SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 12655 del 17/10/2001
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Comodato di immobile senza determinazione di durata
  • Facoltà del Giudice di stabilire il momento della riconsegna
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1183, 1810 C.C

NOZIONI FONDAMENTALI
Nel contratto di comodato di immobile, qualora non sia stabilita la durata, il comodatario deve restituire la cosa “non appena il comodante la richieda” (art. 1810 C.c).
Tuttavia, in mancanza di accordo tra le parti sui tempi di restituzione dell’immobile, il Giudice può stabilire il termine in cui dovrà avvenire la riconsegna concedendo al comodatario, quando si tratti di immobile ad uso di abitazione principale, il tempo necessario per liberare l’immobile e soprattutto per trovare un’altra sistemazione abitativa.

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