SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

N° 12319 del 10/6/05
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Locazione
  • Impedimento temporaneo nel godimento dell’immobile
  • Diritti del conduttore
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1583, 1584 e 1597 c.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
Nel caso in cui si rendano necessarie sull’immobile locato, riparazioni che non possono essere effettuate al termine della locazione e che rendano inabitabile parte dell’appartamento, l’inquilino può manifestare l’interesse alla non prosecuzione del rapporto chiedendone lo scioglimento.
Anche in presenza di tali circostanze, infatti, il rapporto di locazione non si scioglie automaticamente, ma è necessaria l’iniziativa del conduttore con la quale manifesti la volontà di voler sciogliere il contratto e di non volere, pertanto, proseguire nel rapporto di locazione.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA