Impedimento temporaneo nel godimento dell’immobile
Diritti del conduttore
NORME DI RIFERIMENTO
Artt.
1583, 1584 e 1597 c.c.
NOZIONI FONDAMENTALI
Nel caso in cui si rendano necessarie sull’immobile locato, riparazioni
che non possono essere effettuate al termine della locazione e che rendano
inabitabile parte dell’appartamento, l’inquilino può manifestare l’interesse
alla non prosecuzione del rapporto chiedendone lo scioglimento.
Anche in presenza di tali circostanze, infatti, il rapporto di locazione non
si scioglie automaticamente, ma è necessaria l’iniziativa del conduttore con
la quale manifesti la volontà di voler sciogliere il contratto e di non
volere, pertanto, proseguire nel rapporto di locazione.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Guida al
Diritto – Il Sole 24 Ore – n. 27/05 pag. 68