Nella vigenza della legge 392/78, la clausola contrattuale che obbliga il
conduttore alla scadenza del contratto ad eliminare il deterioramento dell’immobile
avvenuto per il normale uso, č nulla, ai sensi dell’art.
79 L. 392/78, in quanto con tale clausola si attribuisce al locatore un vantaggio
ulteriore rispetto al solo canone. Nel caso sottoposto all’esame della Corte,
il locatore richiedeva al conduttore la tinteggiatura delle pareti. La Corte
ha quindi stabilito che le spese per il lavoro di tinteggiatura sono a carico
del locatore.