SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 11703 del 5/8/02
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Locazione abitativa
  • Deterioramento per il normale uso
  • Ripristino della situazione precedente all’uso a carico del conduttore
  • Illegittimitā
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
Nella vigenza della legge 392/78, la clausola contrattuale che obbliga il conduttore alla scadenza del contratto ad eliminare il deterioramento dell’immobile avvenuto per il normale uso, č nulla, ai sensi dell’art. 79 L. 392/78, in quanto con tale clausola si attribuisce al locatore un vantaggio ulteriore rispetto al solo canone. Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il locatore richiedeva al conduttore la tinteggiatura delle pareti. La Corte ha quindi stabilito che le spese per il lavoro di tinteggiatura sono a carico del locatore.

DOVE Č REPERIBILE LA SENTENZA

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