Nelle locazioni di immobili nei quali viene svolta attivitā che comporta contatti
diretti con il pubblico (utenti e consumatori) non si applica l’articolo 7 della
legge 61/89 che prevede, durante il periodo di sospensione dello sfratto, il pagamento
da parte del conduttore di un canone raddoppiato.
L’esecuzione del provvedimento
di rilascio č inoltre condizionata al pagamento, in favore del conduttore, dell’indennitā
di avviamento.
DOVE Č REPERIBILE LA SENTENZA
Guida al diritto - Il Sole 24 Ore n. 39/00 pag. 89