SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sez. I, N° 11491 del 11/09/2000
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Sfratto
  • Locazione ad uso non abitativo
  • Attivitā con contatto diretto con il pubblico
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 27, 34, 69 Legge 392/78
  • Art. 1591 C.c
  • Art. 7, Legge 61/1989

NOZIONI FONDAMENTALI
Nelle locazioni di immobili nei quali viene svolta attivitā che comporta contatti diretti con il pubblico (utenti e consumatori) non si applica l’articolo 7 della legge 61/89 che prevede, durante il periodo di sospensione dello sfratto, il pagamento da parte del conduttore di un canone raddoppiato.
L’esecuzione del provvedimento di rilascio č inoltre condizionata al pagamento, in favore del conduttore, dell’indennitā di avviamento.

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