SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 11289 del 27/5/05
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Danni all’immobile
  • Riparazioni di piccola manutenzione
  • Prova a carico del locatore
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1576, 1588, 1590 e 1609 c.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
Solo le spese per riparazioni di piccola manutenzione, rese necessarie da deterioramento prodotto dall’uso della cosa locata sono a carico dell’inquilino; viceversa, le altre spese sono a carico del proprietario.
La Corte precisa, inoltre, che è onere del proprietario provare, sia la presenza dei danni, sia che tali danni conseguono da mancate riparazioni di piccola manutenzione, a carico dell’inquilino.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA