È dovuta l’indennità d’avviamento commerciale prevista dall’Art.
34 L. 392/78 al conduttore che esercita l’attività assicurativa, rientrando
la stessa, anche se non espressamente considerata dall’Art.
27 della suddetta legge, fra quelle commerciali in base al disposto dell’Art.
2195 C.c.