SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 10683, del 22/7/02
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Condominio
  • Calcolo della maggioranza
  • Conflitto di interessi
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1136 e 2373 C.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
Qualora all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale vi sia la conferma o meno dell’amministratore in carica, l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo, l’amministratore, non può votare in qualità di delegato di un condomino se nella delega il condomino stesso, non abbia espresso la sua volontà circa il voto da esprimere in assemblea e abbia quindi lasciato la massima facoltà di espressione di voto all’amministratore. In tali casi l’amministratore non potrà votare neanche con la delega, in quanto si trova in una situazione di conflitto di interessi; perché le decisioni da prendere, infatti, riguardano proprio il suo operato.

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