SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 10370 del 17/7/02
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Pagamento oneri condominiali
  •  Vendita dell’immobile
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1203, 1470, 1601 e 2120 C.c.
  • Art. 63 Disp. Att. C.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
L’obbligo di ciascun condomino di contribuire per il pagamento delle spese condominiali sorge solo a seguito di delibera di approvazione delle spese da parte dell’assemblea condominiale. Pertanto, in caso di vendita dell’immobile, obbligato al pagamento degli oneri condominiali č colui che risulta essere proprietario al momento in cui l’assemblea delibera. Il nuovo condomino pagherą quindi solo le spese deliberate per i lavori fatti dal momento in cui č diventato proprietario.

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