La sanzione di nullità, prevista dall’art.
79 della legge n. 392 del 1978 riguarda non solo le pattuizioni dirette ad
attribuire al locatore un canone maggiore di quello dovuto, ma anche quelle che
gli riconoscono altri non legittimi vantaggi in contrasto con le disposizioni
delle norme sull’equo canone. Infatti, l’art. 79 ha lo scopo di impedire che il
conduttore, pur di assicurarsi il godimento dell’immobile, sia indotto ad
accettare condizioni lesive dei suoi diritti. Detta norma va, dunque,
applicata con riferimento a qualsivoglia clausola contenuta nel contratto di
locazione, compresa quella che obbliga il conduttore al pagamento degli oneri
accessori in misura superiore a quella prevista dall’art.
9 della legge n. 392 del 1978.