Il proprietario che concede in locazione i locali ad extracomunitari non
muniti di permesso di soggiorno, non commette il reato previsto dall’art. 5
del Dlgs. 286/98; ovvero di “favoreggiamento della permanenza di stranieri in
condizioni di illegalità”.
A tal fine è però necessario che il locatore non percepisca un ingiusto
vantaggio a causa della condizione di illegalità dei suoi inquilini; non potrà
quindi richiedere agli stranieri, privi di permesso di soggiorno, un canone
superiore rispetto a quello richiesto per gli extracomunitari con regolare
permesso.