Nel caso in cui la procedura di sfratto duri per lungo tempo, a causa di
disposizioni legislative che sospendano - per determinati periodi - la concessione
della forza pubblica da parte del Prefetto, il locatore non potrà richiedere
un risarcimento per le lungaggini del processo.
L’equa riparazione può essere chiesta solo laddove i lunghi tempi del processo
siano dovuti a “colpe” della magistratura e non anche alla volontà del Legislatore
(Parlamento) che si esprime attraverso le leggi.